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CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU PRESTITI AI DIPENDENTI E CALCOLO RITENUTE

01 Ago 2023

La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell’ Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.

Reddito dipendenti e valore dei prestiti agevolati come “beni in natura”
Il documento dell’Agenzia delle Entrate ricorda, in primo luogo, che costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute d’ acconto con riferimento a “tutte” le somme percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .
A questo fine, posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile il compenso in natura è costituito dal 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito, l’Agenzia sottolinea l’importanza degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro che stipulano convenzioni per l’erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti erogatori.
In particolare, la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di lavoro è un obbligo acquisire tale importo.
Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l’ente dovrà acquisire l’importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico. Lo stesso vale in caso di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro.
Per espressa previsione normativa, nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza, sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è obbligato a fornire al sostituto d’imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini ordinariamente previsti, anche se non ha ancora provveduto al pagamento.
Altro chiarimento riguarda la tipologia di beni che rientrano nella previsione dell’art 51 comma 4 lettera b ovvero
• i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
• di mutuo ipotecario e
• di cessione dello stipendio,
Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.
Per chiarire infine il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo la Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98/2000.
Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari specificati all’art 12 del TUIR per cui nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.

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