L’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato con modifiche la Circolare n. 19 inserendo alcuni dettagli.
Ricordiamo che la stessa riguarda:
• “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus
• Misure antifrode
• Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
Lo stesso istituto con un comunicato stampa aveva riepilogato i principali contenuti del documento e in particolare:
• le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus.
• per le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate,
• cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Di seguito i dettagli dei cambiamenti rispetto al precedente documento:
Rispetto alla versione originaria si segnalano le seguenti modifiche:
• a pagina 13 le parole “Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta” sono state sostituite con “Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta”
• a pagina 29 è stato aggiunto “Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’art. 119 non è richiamata dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta”;
• a pagina 33 le parole “A questo proposito è opportuno precisare che resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni…” sono state sostituite con “Si ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni…”;