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CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL BONUS FACCIATE: INTERPELLI

 

16 Giu 2020

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al “bonus facciate”, introdotto dal 2020 dalla Legge n. 160/2019, commi da 219 a 223 con 2 diversi interventi.

Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 179, sono stati ripresi i chiarimenti forniti con Circolare n. 2/2020 sia riguardo l’ambito soggettivo, sia quello oggettivo. In particolare l’Agenzia ha ribadito che, in considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al “bonus facciate” e quelli di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alle stesse.

Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 182, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’edificio oggetto di intervento deve trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,         n. 1444.

L’assimilazione della zona:

  • deve risultare, ai fini del “bonus facciate”, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti;
  • non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

 

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