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Chiarimenti ministeriali sul Collegato Lavoro

 

01 Apr 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una circolare della scorsa settimana ha fornito indicazioni operative sulla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto modifiche significative in materia di lavoro.
Proponiamo di seguito un breve riassunto dei principali interventi e delle relative disposizioni.

1) Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
La legge ha eliminato la disciplina transitoria che permetteva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che l’agenzia avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato, modificando quindi il decreto legislativo n. 81/2015. Con questa modifica, superato il limite dei 24 mesi, si instaura automaticamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore e il lavoratore somministrato.
Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi tiene conto solo dei periodi di missione a termine successivi a tale data. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 possono concludersi entro il 30 giugno 2025 senza trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio 2025 devono essere scomputati dal limite dei 24 mesi.

2) Esclusioni dal limite quantitativo del 30% – Lavoro stagionale- periodo di prova
La legge introduce 2 nuove categorie di lavoratori esclusi dal limite quantitativo del 30% per i lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato:

Contratti esclusi dai limiti quantitativi
• Avvio di nuove attività.
• Start-up innovative.
• Attività stagionali.
• Programmi o spettacoli specifici.
• Sostituzione di lavoratori assenti.
• Lavoratori over 50.
• Lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia: Questi lavoratori non rientrano nel calcolo del limite del 30%.

Interpretazione autentica delle attività stagionali
L’articolo 11 chiarisce che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi. Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell’entrata in vigore della legge.
Durata del periodo di prova
L’articolo 13 stabilisce che la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, e 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile
L’articolo 14 fissa il termine di 5 giorni per la comunicazione dell’avvio, della cessazione e delle modifiche delle prestazioni di lavoro agile. La comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall’inizio effettivo del lavoro agile o dalla modifica della durata originariamente prevista.

Dimissioni di fatto i chiarimenti
L’articolo 19 stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a 15 giorni (o come previsto dal contratto collettivo, purché non inferiore), il datore di lavoro può comunicare all’Ispettorato nazionale del lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni implicite.
I giorni si intendono di calendario
Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Incentivi per lavoratori in situazioni di debolezza
Per incentivare l’occupazione di lavoratori in situazioni di particolare debolezza l’articolo 10, comma 1, lettera b), modifica l’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015. Le agenzie per il lavoro possono assumere a tempo determinato, senza causale, i seguenti lavoratori:
• Disoccupati da almeno 6 mesi.
• Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

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