07 Dic 2020
ANPAL ha aggiornato in data 27 novembre e 2 dicembre le proprie FAQ di chiarimenti sul tema dei percorsi di formazione dei lavoratori in azienda finanziati dallo stato nei casi di riorganizzazioni o innovazioni produttive causate dalla crisi COVID 19.
In particolare, le nuove precisazioni riguardano i seguenti argomenti:
- la presentazione istanze;
- il progetto formativo;
- i costi finanziati.
Ma rivediamo con ordine di cosa si tratta.
Il decreto e il Bando Fondo nuove competenze
Il Fondo Nuove competenze è stato istituito dal Decreto Rilancio e rifinanziato con risorse più che raddoppiate dal Decreto Agosto.
Dalle Faq emerge in primo luogo che le scadenze per la presentazione dei progetti, non sono tassative, né per le domande, né per la realizzazione dei corsi; l’unico termine da rispettare obbligatoriamente è quello per la stipula degli accordi sindacali, fissato al 31 dicembre 2020.
Il decreto prevede, ricordiamo, la possibilità di ottenere il finanziamento delle quote di retribuzione e contributi previdenziali dei lavoratori occupati nei percorsi formativi per nuove esigenze produttive dell’impresa, a seguito della crisi COVID, che possono prevedere anche riorganizzazioni dell’orario e del numero di dipendenti. Qualche dettaglio:
- sui progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, che dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2020. Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze legati alla trasformazione dell’impresa oppure destinati a promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende.
- potranno essere erogati da tutti gli enti accreditati, soggetti privati, università, istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per adulti, gli Istituti tecnici superiori, i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, o organizzati in autonomia dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (sempre se previsto dall’accordo).
- Il bando non richiede che i corsi inizino prima della fine del 2020 come invece indicato nel decreto
Anpal valuterà le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua.
Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
I principali chiarimenti nelle FAQ
Anpal nelle risposte ai dubbi pervenuti chiarisce, fra le altre cose, che:
- I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di Trattamento integrativo salariale in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Allo stesso modo sono esclusi i lavoratori interessati da contratti di solidarietà.
- Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni purché abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
- Possono utilizzare il Fondo tutti i datori di lavoro imprese o lavoratori autonomi con dipendenti e che applichino il CCNL di riferimento.
- Il Fondo Nuove Competenze, essendo una “misura generale” applicabile non selettivamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici, non rientra nell’ambito degli aiuti di stato.
- Riguardo la certificazione del progetto le nuove faq n. 23 e 24 del 27 novembre precisano che: Sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo, e che i lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.