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CHIARIMENTI SULLA TRASMISSIONE VIA SDI DELLE FATTURE IN VALUTA ESTERA AI FINI DELL’ESTEROMETRO

08 Nov 2022

Da luglio 2022 l’adempimento del cosiddetto Esterometro è divenuto puntuale, da effettuarsi, per ogni singola fattura non italiana ricevuta o emessa, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (il cosiddetto SdI) di un tracciato in formato xml, analogo a quello utilizzato per la fatturazione elettronica.
Di conseguenza, uno dei problemi che più facilmente si può prospettare, è quello della modalità di traduzione del documento straniero nel formato stabilito per la fatturazione elettronica, al quale la fattura estera dovrà adattarsi.
In questa operazione di travaso dei dati dal documento estero al tracciato xml analogo alla fattura elettronica, il contribuente dovrà preoccuparsi di trasmettere i dati richiesti dal legislatore con l’articolo 21 del DPR 633/72.
Poche le semplificazioni previste, tra le quali la più rilevante, si ricorda, è la possibilità di indicare sul campo descrizione i soli riferimenti a “beni”, “servizi”, oppure “beni e servizi”, con rimando alla descrizione presente sul documento estero, che dovrà essere analitica. Spesso accade che una fattura passiva ricevuta, per acquisti di beni o servizi fuori dal territorio nazionale, sia espressa in valuta differente dall’euro.
Il dubbio che può legittimamente sorgere è quale delle due valute vada utilizzata sul tracciato xml che assolve l’Esterometro, se sia quella utilizzata in fattura oppure l’euro
In linea di principio, la risposta discende dal citato articolo 21 del DPR 633/1972, il quale prescrive che l’imposta e l’imponibile debbano essere espressi con arrotondamento al centesimo di euro.
Quindi, ai fini dell’adempimento, l’imposta e l’imponibile dovranno essere espressi in euro, al tasso di cambio del giorno di riferimento, mentre su altre parti del tracciato tale indicazione non è ugualmente dogmatica.
Dalla lettura dei chiarimenti di prassi si evince come la normativa nazionale richieda la conversione in euro, al tasso di riferimento giornaliero, della fattura estera espressa in valuta diversa dall’euro, e l’Agenzia delle Entrate dà per scontato che i valori espressi di sui campi imponibile e imposta del tracciato xml siano in euro; per cui la completa conversione in euro è la procedura più semplice da seguire.
Nei casi in cui il contribuente voglia esporre sul tracciato xml anche i valori originali espressi in valuta estera, potrà farlo utilizzando i campi diversi da imponibile e imposta; in questa direzione, le strade che il contribuente può concretamente percorrere, sono essenzialmente due:
1. l’emissione del tracciato xml inserendo sul campo divisa la voce EUR e indicando tutti i valori della fattura in euro: il contribuente potrà indicare in fattura anche gli importi originali in valuta straniera utilizzando le sezioni Codice articolo o Altri dati gestionali;
2. l’emissione del tracciato xml selezionando come divisa di riferimento la valuta straniera e inserendo come totale della fattura (valore su cui il SdI non effettua controlli) il valore originario; in tale situazione bisognerà fare attenzione però a indicare, per rispetto delle richieste dell’articolo 21 del DPR 633/1972, sui campi imponibile e imposta i valori convertiti in euro, perché gli importi qui inseriti sono considerati espressi in euro dall’Agenzia delle Entrate; inoltre, in una delle sezioni descrittive del tracciato sarà preferibile precisare il fatto che solo il totale della fattura presenta il dato in valuta estera, mentre i campi imponibile e imposta riportano i relativi valori convertiti in euro.

 

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