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CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO POST MATERNITÀ

15 Nov 2022

Nella circolare 102/2022 Inps ha emanato le istruzioni per l’utilizzo dell’esonero contributivo previsto dall’ultima Legge di Bilancio (234/2021) – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità. Si tratta dello sgravio del 50% per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali. La circolare illustra le caratteristiche e le regole per fruire della agevolazione e le istruzioni per i flussi Uniemens a partire dalla competenza di Ottobre 2022.
Con il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 sono state ulteriormente chiarite le modalità di calcolo dell’imponibile e i periodi agevolabili.

Esonero contributi post congedo maternità 2022: le regole
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto all’articolo 1, comma 137:
• in via sperimentale, per l’anno 2022,
• lo sgravio contributivo nella misura del 50% per le lavoratrici del settore privato,
• per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Resta ferma comunque l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ATTENZIONE Si fa riferimento alla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri.
Per questo la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche che non incide sulla concorrenza e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per quali rapporti di lavoro?
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, e inclusi:
• settore agricolo,
• rapporto di apprendistato (di qualsiasi tipologia),
• rapporto di lavoro domestico e
• rapporto di lavoro intermittente,
• rapporto di lavoro subordinato con vincolo associativo in una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a scopo di somministrazione.
E’ necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151
L’istituto precisa che se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l’esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.
Data la durata sperimentale della norma il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Esonero post parto: da quando decorre
Con il messaggio 4042 del 9.11.2022 l’istituto precisa che l’esonero contributivo deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.
Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Inoltre, in caso di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno previsto dalla legge.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio paghe al n. 0422-815544, interno n. 2.

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