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CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA MISURA DELLA RESPONSABILITÀ PER CHI ACQUISTA UN CREDITO DALLA BANCA

18 Ott 2022

Con la circolare 33/E/2022 e con le istruzioni sulle comunicazioni destinate alle Partite Iva, che entro pochi giorni devono comunicare di aver optato per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su diversi dubbi in materia di cessione del credito.

Cessione del credito, la responsabilità di chi acquista dalle banche
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate il correntista che acquista il credito dalla banca, o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario, non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Ciò significa che, laddove si sia in presenza della documentazione della banca, al cliente che acquista il credito non può essere contestata la necessaria diligenza. Lo stesso è pertanto scagionato dalla colpa grave che scatterebbe solo se il cliente acquistasse il credito senza farsi consegnare la documentazione dalla banca.

Cessione del credito, i termini per comunicare l’opzione
Chi opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. I termini per l’invio delle comunicazioni sono diversi a seconda della natura dei soggetti che effettuano l’operazione.

Per i soggetti privati, normalmente il termine per la comunicazione è fissato al 16 marzo di ogni anno, ma i continui cambiamenti normativi hanno reso necessaria una proroga e il termine per il 2022 è scaduto il 29 aprile.

Per le Partite Iva e le imprese, che sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, il termine invece è scaduto lo scorso 15 ottobre.

La circolare 33/E/2022 spiega che chi commette un errore nella comunicazione può trasmetterne un’altra entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Se il termine è scaduto, ma il credito non è ancora stato accettato, il cessionario può rifiutarlo e il cedente può comunicare una nuova cessione.

Se il cessionario ha accettato il credito, ma nella comunicazione sono presenti solo errori formali, il credito può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto, ma il cedente deve inviare all’Agenzia una nota di segnalazione ai fini dei controlli successivi.

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