L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 sulle sovvenzioni erogate una tantum da parte dell’ente locale per contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza da Covid-19.
L’Agenzia precisa che, riprendendo quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 1, D.L. n. 137/2020, i contributi di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19 da chiunque ed indipendentemente dalle modalità di fruizione, a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non sono soggetti a tassazione in considerazione della loro finalità di aiuto economico emergenziale.
Pertanto, tali sovvenzioni una tantum, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, D.L. n. 34/2020, non sono da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto.
Viene infine precisato che il regime di esenzione in oggetto è da riconoscersi sul presupposto che tali forme di sostegno economico siano diverse da quelle esistenti prima dell’emergenza da Covid-19.