Attraverso una norma di interpretazione autentica, l’art. 19 bis del DL n. 18/2020 è stata introdotta la deroga al:
– divieto di rinnovo/proroga dei contratti a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione);
rispetto degli intervalli temporali stabiliti in caso di riassunzione del lavoratore (art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015). In conseguenza di tale deroga, quindi, l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato non determina la loro trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In merito all’ambito applicativo della disposizione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 762/2021, ha specificato che lo stesso comprende la platea di lavoratori destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come individuata in base all’applicabilità dei vari decreti succedutisi nel tempo. Pertanto, sono suscettibili di proroga/rinnovo anche i contratti a termine relativi a lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali disciplinati dall’art. 8 del DL n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”), laddove gli stessi beneficiari siano in forza al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del suddetto decreto. In seguito, è stata avanzata una richiesta di chiarimenti per comprendere se il rinnovo possa riguardare anche lavoratori già assunti a termine “in deroga” al suddetto divieto, in costanza di fruizione di “ammortizzatori COVID” e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.