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CIGS: ACCESSO ANCHE SOTTO I 15 DIPENDENTI

22 Mar 2022

Un nuovo decreto del Ministro del Lavoro datato 25 febbraio (n. 33-2022), pubblicato giovedì scorso nella sezione Pubblicità legale del Ministero, interviene sul DM 94033/2016 che regola la materia prevedendo che l’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie erogato attraverso il FIS si applicherà anche alle micro imprese fino a 15 dipendenti.

L’assegno straordinario, previsto per le causali specifiche di:
• crisi aziendale,
• riorganizzazione e transizione,
• contratti di solidarietà difensiva,
infatti era tra i pochi punti non interessati dalla riforma della ultima Legge di Bilancio, ed era ancora riservato alle aziende oltre i 15 dipendenti come CIGS.
Nella circolare 18/2022 l’Inps aveva indirettamente anticipato l’ampliamento ma mancava il riferimento normativo.
Vediamo di seguito in sintesi tutte le novità del decreto tenendo conto che dovranno essere specificate dall’Inps le istruzioni operative per l’applicazione.

CIGS nuova causale “transizione”
In tema di CIGS il decreto dispone anche una ulteriore novità riguardante la nuova causale di “riorganizzazione per processi di transizione” recentemente inserita nella disciplina degli ammortizzatori sociali dalla legge 234/2021.
Come parzialmente anticipato nella circolare 1/2022, questa causale è applicabile per attuare programmi di transizione e riconversione produttiva in risposta a specifici momenti di evoluzione del contesto economico.
Sarà necessario dimostrare la copertura finanziaria degli investimenti previsti ma non è richiesto che il valore di quest’ultimi sia superiore al valore medio annuo degli investimenti nel biennio precedente.

Novità per il Fondo integrazione salariale
In tema di assegno d’integrazione salariale del Fis, come detto, divengono ugualmente applicabili le causali di riorganizzazione, crisi e solidarietà. La modalità di richiesta è semplificata: si prevede che l’azienda possa fornire tutti gli elementi di valutazione, anche economici, tramite un modello unico che sarà predisposto dall’INPS.
La norma precisa che in particolare che:
1. per ottenere l’assegno di integrazione con causale di riorganizzazione, dal Fis, il datore di lavoro deve “presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale” che consenta un importante recupero di posti di lavoro o con un piano specifico di gestione delle eccedenze di personale.
2. Viene ampliata la possibilità di accesso con causale “crisi” anche a seguito di eventi improvvisi e imprevisti che possono produrre effetti anche dopo l’istanza amministrativa. L’assegno di integrazione salariale straordinario potrà essere autorizzato fornendo una relazione che evidenzi la mancanza di collegamento della crisi con la gestione aziendale del datore di lavoro. Non è necessario che si realizzino quindi altre situazioni normalmente richieste come diminuzione di ordinativi o ridimensionamento dell’organico o assenza di assunzioni nel semestre precedente.
3. Infine per la causale contratto di solidarietà è richiesto l’accordo con le organizzazioni sindacali come per le altre causali, per la CIGS.

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