L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha fornito le prime indicazioni relative al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), novellato dall’art. 13 del DL n. 146/2021.
Lo scopo del provvedimento, come sottolineato dalla circolare INL, è soprattutto quello di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonostante la norma si riferisca anche al contrasto del lavoro irregolare, tramite l’esercizio del potere affidato al personale ispettivo e, al contempo, ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
CONDIZIONI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il nuovo art. 14 del D.Lgs n. 81/2008, rispetto alla previgente formulazione nella quale si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento di sospensione, stabilisce, ora, che tale provvedimento “debba” essere adottato in tutti quei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalla norma.
Pertanto, come indicato nella Circolare in commento, viene eliminata ogni forma di discrezionalità relativa all’adozione, da parte del personale ispettivo, del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Tuttavia, l’INL, precisa che resta salva la possibilità di far decorrere gli effetti del provvedimento in un momento successivo, così come del resto stabilito dal comma 4, del novellato art. 14 D.Lgs n. 81/2008, secondo il quale: “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Prima condizione
Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento del sopralluogo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Rispetto alla disciplina previgente, quindi, la percentuale necessaria dei lavoratori irregolari passa dal 20% al 10% e, come chiarito dalla Circolare INL n. 3/2021, ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, come ad esempio i coadiuvanti familiari.
Quanto ai lavoratori da conteggiare nella base del calcolo del 10% la Circolare richiama tutti coloro che rientrano nella nozione di lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 81/2008.
Infine, l’INL sottolinea come nel nuovo testo dell’art. 14 D.Lgs 81/2008 venga ribadita l’esclusione dall’adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa).
Seconda condizione
Una seconda condizione, ai fini dell’adozione del provvedimento sospensivo, si realizza tutte le volte in cui ricorrano gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I del DL n. 146/2021, come ad esempio:
• mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
• mancata formazione ed addestramento;
• mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto;
• mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
Particolare attenzione va prestata al fatto che il nuovo art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni indicate nell’Allegato I del decreto legge n. 146/2021, per consentire l’adozione del provvedimento.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Come in passato, l’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione viene anzitutto individuato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”.
Pertanto, rispetto a tale previsione, l’INL, all’interno della Circolare, rinvia ai chiarimenti già forniti dal Ministero del Lavoro, secondo il quale:
“gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere” (Ministero del Lavoro, Circolare n. 33/2009; Ministero del Lavoro, Nota prot. n. 337/2021).
Inoltre, l’art. 14 D.Lgs 81/2008, come novellato dall’art. 13 DL n. 146/2021, prevede, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Queste violazioni, difatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. In tal caso, la sospensione comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non verrà revocato il provvedimento.
Resta fermo, secondo quanto precisato dall’INL, che “trattandosi di causa non imputabile al lavoratore”, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
La Circolare si sofferma, anche, sulla possibile contestuale presenza di più violazioni utili all’adozione del provvedimento di sospensione (riferibili a gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza o all’occupazione di personale irregolare): in tal caso, il personale ispettivo deve adottare un unico provvedimento sospensivo, ma per la revoca dello stesso si dovranno verificare le regolarizzazioni di tutte le violazioni riscontrate.
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Ai fini delle condizioni per la revoca del provvedimento adottato dal personale ispettivo, la Circolare INL n. 3/2021 sottolinea che, con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Se la sospensione è adottata, invece, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il datore di lavoro dovrà aver provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
In entrambi i casi, comunque, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ogni violazione accertata.
RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Infine, la Circolare INL si sofferma sulla possibilità, per il datore di lavoro, di proporre ricorso amministrativo esclusivamente per i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare.
Difatti, avverso tali provvedimenti adottati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all’Ispettorato Interregionale del Lavoro, il quale si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
Diversamente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia come il nuovo art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 escluda la possibilità di proporre ricorso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.
Attenzione! L’inottemperanza al provvedimento di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza è rimessa alla cognizione del giudice penale.