Con Risposta ad Interpello 9 marzo 2021, n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità tra una clausola di riduzione del canone di locazione per l’emergenza da Covid-19 e il regime della cedolare secca.
Nel caso di specie il locatore chiede se può mantenere i benefici fiscali previsti per la cedolare secca, di cui all’art. 3, comma 11, D.Lgs. n. 23/2011, su un contratto di locazione del proprio immobile per il quale il conduttore ha chiesto l’applicazione della riduzione del 10% del canone, ovvero una riduzione “eccezionale e temporanea” per emergenza da Covid-19, prevista da un Accordo territoriale delle locazioni abitative agevolate sottoscritto tra Comune e OO.SS..
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la citata clausola contrattuale presenta i caratteri della temporaneità e dell’obbligatorietà, infatti, al sussistere delle condizioni di cui all’art. 21 dell’Accordo, le parti contrattuali “non manifestano alcuna volontà e/o facoltà in ordine alla sua automatica applicazione temporanea all’interno del contratto di locazione immobiliare”.
L’Agenzia ritiene quindi che la clausola di riduzione del canone, giustificata dalla situazione emergenziale esistente, è compatibile con il regime della cedolare secca.