Dal 1 luglio è operativo il nuovo codice degli appalti, contenuto nel decreto legislativo 36 2023, pubblicato in Gazzetta il 31 marzo 2023. Una delle principali novità operative contenute nel codice appalti, divenuto operativo lo scorso 1° luglio, per le stazioni appaltanti è l’obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto.
Vediamo in dettaglio la norma e alcune indicazioni operative per le imprese.
Questo il testo integrale:
Articolo 11.
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione e’ anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
(…)
Il nuovo obbligo previsto in particolare dal comma 2 ha creato alcuni interrogativi per le stazioni appaltanti anche alla luce delle molte tipologie di attività che possono essere oggetto di appalto e soprattutto dei numero enorme di Ccnl registrati al CNEL anche per lo stesso settore. In merito dovrebbero essere emanate le linee guida ANAC.
Appalti come individuare il contratto collettivo applicabile
Nel caso vi siano più contratti applicabili la norma prescrive di fare riferimento ai ccnl “comparativamente più rappresentativi” per i quali normalmente si intendono quelli firmati dalle organizzazioni con un maggior numero di iscritti (CGIL, CISL e UIL in primis) ma anche questa indicazione può non essere sufficiente.
Si può ritenere comunque possibile per le stazioni appaltanti e subappaltanti indicare un contratto differente solo se se garantisce tutele economiche (e contrattuali) almeno simili In questi casi può essere consigliabile fornire anche una dichiarazione di equivalenza.
Alcune specifiche indicazioni per una corretta valutazione dell’equivalenza tra diversi contratti collettivi sono state fornite dall’ispettorato del lavoro.
Invitiamo chiunque necessitasse assistenza in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n.. 0422 815 544, interno n. 2.