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CODICE DEGLI APPALTI: IL NUOVO CALENDARIO

05 Apr 2023

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 marzo è stato pubblicato il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).
Il nuovo codice è entrato in vigore dal giorno successivo quindi da sabato 1° aprile, tuttavia la sua reale operatività parte dal 1 luglio; fino a tale data, per i bandi pubblicati, restano le vecchie regole.
Tra le principali novità del codice degli appalti spiccano le seguenti:
• responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente;
• subappalto: nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche;
• appalto integrato: è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal D.L. 77/2021.

Codice degli appalti: il nuovo calendario
Per la tempistica della applicabilità delle nuove norme è il nuovo codice stesso a prevedere cosa accadrà.
In particolare, l’articolo 229 del D.Lgs precisa che le disposizioni del Codice acquisiranno efficacia dal 1° luglio dello stesso anno, il nuovo codice manterrà in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16.
Inoltre per ciò che è in corso, il codice dei contratti in vigore dal 1° aprile, individua con l’articolo 226 comma 2 quali siano i procedimenti ai quali continua ad applicarsi l’attuale sistema regolatorio del decreto legislativo n. 50/16.
Nello specifico, riportiamo nel dettaglio quanto previsto dal codice dall’art 226.
Dal 1° luglio 2023 è abrogato il decreto legislativo 18 aprile 2016.
A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
Sono inoltre abrogati, dal prossimo 1° luglio:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
d) l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.
Infine, dal 1° gennaio 2024 è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

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