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CODICE DEGLI APPALTI: LE NOVITA’ IN VIGORE DAL 1° LUGLIO

14 Giu 2023

Il prossimo 1° luglio è previsto l’avvio dell’operatività delle nuove regole a “burocrazia semplificata” previste dal Codice dei contratto pubblici, entrato in vigore, lo ricordiamo, lo scorso 1° aprile.
Nel dettaglio dal 1 luglio sarà in vigore l’imposta di bollo sui contratti secondo le regole dell’allegato I.4 rubricato Imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti.
L’allegato in oggetto con tre articoli prevede:
1. il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto determinato sulla base della tabella annessa al presente allegato. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
2. Il pagamento dell’imposta ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all’articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al DPR 642 del 1972.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento coerenti con la piena digitalizzazione del procurement al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Sinteticamente si specifica quindi che l’imposta di bollo verrà pagata una tantum e sarà proporzionale al valore dell’appalto con una soglia di esenzione come detto pari a 40.000 euro.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le regole attuative della modalità telematica di assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti disciplinati dal nuovo codice è verosimilmente atteso entro il mese di giugno.

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