Alpe Adria Imprese

----

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DI GENNAIO 2024

27 Feb 2024

Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2023 il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a gennaio 2024 è 0,377313.
Il valore deriva dall’indice dei prezzi comunicato dall’Istat di dicembre, rispetto al valore di riferimento del 2015, che è risultato pari a 119,3, di nuovo in leggero aumento rispetto a quello di dicembre.
Rivediamo di seguito in dettaglio cos’è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.

1) Calcolo TFR, esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
• per ciascun anno di lavoro
• una quota equivalente e non superiore all’importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
• divisa per 13,5.
ATTENZIONE! Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ricordato che l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
1. dall’1,5% in misura fissa annua e
2. dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.

Ricordiamo che:
• Le quote accantonate fino al dicembre dell’anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
• Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
• Al totale si somma il TFR maturato nell’anno di riferimento e
• si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l’imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
Il versamento deve essere effettuato:
1. con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
2. a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo, con il codice tributo 1713.
L’imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno.
L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

2) L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L’anticipazione può essere ottenuta 1 sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l’esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l’I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall’art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio paghe al n. 0422 815 544, interno n. 2.

Iscrivi alla Newsletter