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COLLEGATO LAVORO: CHIARIMENTI DALL’ISPETTORATO

07 Gen 2025

La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull’applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024. Si tratta della nota 9740 del 30.12.2024
Di seguito un’analisi dei punti principali.

1) Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008
La Legge 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. In particolare:
• prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti;
• consente l’uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all’Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza;
• elimina obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008.
Sull’uso di locali sotterranei e semisotterranei in particolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Sarà necessario comunque attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti.
In materia invece di abrogazione dell’obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili l’Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative.

2) Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro
L’Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore con la novità che se supera 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate (le cosiddette “dimissioni per fatti concludenti”)
In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore.
L’Art. 10 del collegato Lavoro introduce:
• l’abrogazione di limiti temporali per l’impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni;
• l’esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati.
Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea che l’abrogazione dei vincoli temporali per l’utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014.

3) Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro
L’Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione e attività lavorativa contestuale:
• perde il diritto all’integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all’INPS.
• previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro L ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.
Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi.

4) Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato
L’Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:
• proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni;
• non inferiore a 2 giorni e non superiore a 30 giorni per contratti fino a 12 mesi.
L’ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni.

5) Collegato lavoro agile e regime forfettari
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di 5 giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile.
Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione.
L’Art. 17 invece introduce un’importante eccezione alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:
• il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
• non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative.

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