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COMMENTI E CHIARIMENTI OPERATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL D.M. 7 AGOSTO 2023, INERENTE ALLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR

19 Giu 2024

A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 7 agosto 2023 (di seguito D.M.) che regolamenta l’esenzione della nomina dei consulenti ADR (di seguito Consulente) per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, sono pervenuti quesiti che motivano i chiarimenti che di seguito si riportano.

1. Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M.
Il Decreto Ministeriale sopracitato si applica alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M.
Rientrano nel campo di applicazione di questo D.M. anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. A tal prosposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto.
Sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che, non svolgendo alcuna delle attività previste all’art. 2 del D.M., come definite al capitolo 1.2 dell’ADR, limitano la propria attività alla intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR). La valutazione di quanto sopra resta in capo al legale rappresentante dell’impresa.
I regimi di esenzione, previsti agli articoli 3, 4 e 5, non sono esclusivi. Per ogni impresa, quindi, è ammessa la facoltà, durante l’anno solare, di avvalersi contemporaneamente di una qualunque delle fattispecie descritte negli articoli sopra richiamati, nei limiti delle condizioni fissate da ogni singolo articolo. Nel caso di utilizzo di esenzioni differenti, che prevedono la compilazione di un registro, si dovranno istituire registri separati. In alternativa è possibile utilizzare un unico registro in cui, però, le informazioni relative alle diverse attività sono riportate in modo separato e sono facilmente deducibili.
Non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale le imprese la cui attività, come sopra descritta, sia connessa a materie appartenenti alla classe 7. Per tali imprese, quindi, resta in vigore l’obbligo di nominare un consulente.

2. Casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M.
Sono escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6.
Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose:
– integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa casistica le disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 (come, ad esempio, DS144, DS188, DS597, DS598) oppure in altra sezione dell’ADR (ad esempio, sez. 2.2.3.1.5, 2.2.62.1.5);
– esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento (cap. 3.4 oppure cap. 3.5).
L’applicazione di questo regime di esenzione non richiede la predisposizione di un registro di monitoraggio
delle operazioni svolte. Rimangono, tuttavia, vincolanti gli adempimenti richiesti dall’applicazione dell’ADR e dai successivi art. 7 ed art. 8 del D.M.

3. Casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.
Rientrano in questo regime di esenzione le imprese la cui attività sia svolta con applicazione del regime di
esenzione 1.1.3.6; sono, pertanto, escluse dal regime di esenzione le attività inerenti a merci pericolose di
categoria zero. Non rientrano, invece, nel conteggio delle operazioni mensili ed annuali le attività collegate a merci pericolose di categoria 4.
Ai fini della determinazione del numero di operazioni si applicano questi principi:
a) Il conteggio annuale è basato su anno solare (gennaio-dicembre) fermo restando il limite mensile di 3 operazioni al mese;
b) Il numero di operazioni è determinato con riferimento alle operazioni di ogni singola sede operativa che, ai fini di questo decreto, sono considerate individualmente (per ogni sito, quindi, vale il limite di 24 operazioni annue e 3 operazioni mensili);
c) Per operazione si intende l’esecuzione di 1 o più delle attività indicate all’art. 2 del D.M. secondo il seguente approccio:
1. Per le imprese che svolgono direttamente più attività, il numero di operazioni è riferito alle attività svolte nel loro complesso. A titolo di esempio, per imprese che si occupano di carico e spedizione, il numero di operazioni è conteggiato sulla base delle spedizioni eseguite;
2. Per le imprese che svolgono una sola di tali attività, il numero di operazioni è riferito alla singola attività svolta. Nell’esempio del punto sopra, per un caricatore, il numero di operazioni è conteggiato sulla base del numero di colli caricati; una spedizione composta di più colli, anche se accompagnata da documenti diversi, è comunque da considerarsi come un’unica operazione quando caricata su un’unica unità di trasporto;
3. Il limite massimo ammesso per ogni singola operazione è determinato secondo le indicazioni della sezione 1.1.3.6 (1.1.3.6.3 per quantità massima ammessa; 1.1.3.6.4 per il valore calcolato);
Per applicare questo regime di esenzione, ogni impresa deve considerare solamente la conformità della propria spedizione alla sezione 1.1.3.6; non è richiesto, invece, che il trasporto segua le indicazioni della sezione 1.1.3.6. A titolo di esempio, per uno speditore la verifica è limitata alla propria spedizione nel momento in cui è conferita al trasportatore, anche nel caso in cui sia successivamente consolidata con altre spedizioni.

4. Registro – Art. 4 e 5 del D.M.
Non sono previste indicazioni specifiche per il registro che, in forma digitale o cartaceo, può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni minime richieste all’art.4. Le informazioni devono essere facilmente estrapolabili per una pronta consultazione e riconducibili, inequivocabilemte, al numero di operazioni eseguite.
Nel caso in cui sia utilizzato un medesimo registro per il conteggio delle operazioni di cui all’art. 4 e all’art. 5, è necessario dare chiara evidenza del tipo di esenzione di volta in volta applicato.

5. Spedizioni occasionali – Art. 5 del D.M.
Sono definite occasionali le attività svolte secondo le limitazioni imposte dall’art. 5 del D.M., anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva nell’arco dell’anno solare.
L’applicazione del regime di esenzione previsto all’art. 4 non esclude il ricorso al regime descritto dall’art.5. In aggiunta, i due regimi avranno un conteggio separato e non cumulativo.

6. Esenzione per esclusione – Art. 6 del D.M.
L’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari ma la prevede per gli scaricatori con casi di esenzione; per tale ragione, ai fini dell’applicazione di questo decreto, possono sinteticamente configurarsi queste situazioni tipo:
a. destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;
b. destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico;
Le suddette imprese beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente.
c. Destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio;
Le imprese di cui al punto c.non beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente, in quanto scaricatori di merci pericolose.
d. Destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di svuotamento;
Le imprese di cui al punto d. possono beneficiare del regime di esenzione dalla nomina del consulente se risultano soddisfatte le condizioni previste all’art. 6.

7. Prescrizione di sicurezza e formazione– Art.7 del D.M.
Obiettivo della formazione è il raggiungimento di un congruo livello di consapevolezza del personale relativamente alle procedure da seguire per le attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, nonché intervento in situazioni di emergenza.
La durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.
L’attività formativa può essere erogata da docenti in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività.
È ammesso il ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning, elaborati da Società in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività.

8. Responsabilità
Premesso che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, è bene sottolineare che gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

A titolo meramente esemplificativo ne consegue che il caricatore, al momento del carico della merce pericolosa, deve osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel container, come pure delle prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali (cap. 1.4.3.1.1).

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