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CONGEDI PARENTALI E PERMESSI 104, CAMBIAMENTO APPROVATO: ECCO COSA SUCCEDE

09 Ago 2022

L’Inps con messaggio di venerdì scorso è intervenuto con le prime indicazioni apportate dal decreto legislativo n. 105/2022, sulle novità che entrano in vigore dal 13 agosto prossimo, in particolare per quanto riguarda:
1. il congedo straordinario per assistenza e
2. i permessi legge 104/1992.
Le domande sulla base della nuova disciplina possono già essere presentate sulla piattaforma INPS allegando, in attesa dell’aggiornamento della piattaforma telematica, apposite autocertificazioni sui requisiti richiesti. Vediamo più in dettaglio i due aspetti considerati.

Congedo straordinario per assistenza disabili
In particolare l’Inps ha specificato che l’’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
– introduce il “convivente di fatto”, tra i soggetti che possono ottenere il congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
– stabilisce che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente/del convivente di fatto;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge o l’unito civilmente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui le figure precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente
Ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Come detto sopra ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti , alternativamente
1. la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere oppure
2. l’intenzione di instaurare la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e di mantenerla per tutta la durata del congedo stesso.

Permessi legge 104 condivisibili tra più aventi diritto
Il messaggio chiarisce inoltre che l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 modifica la legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona, tranne nel caso dei due genitori.
Il nuovo articolo prevede invece che fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto.
A fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

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