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CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEL FIGLIO: ISTRUZIONI DALL’INPS

06 Ott 2020

Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS ha precisato che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il richiedente non può svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dello stesso art. 5 del D.L. 111/2020, il congedo potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

L’Istituto riporta, inoltre, i casi di compatibilità ed incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo.

A titolo esemplificativo, resta incompatibile la fruizione del congedo in caso di prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

Inoltre, si precisa che l’assenza dell’altro genitore non convivente con il figlio non ha rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

La domanda deve essere presentata  esclusivamente in modalità telematica.

La domanda può anche avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

 

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