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CONGEDO PARENTALE MAGGIORATO PER MADRE O PADRE

16 Lug 2024

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino, l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri.
In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
• all’80% per 2 mesi nel 2024 e
• all’80% per 1 mese e al 60% per 1 altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023. In particolare:
• con il D.Lgs 105/2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
• Con la legge 197/2022 è stato previsto che dal 2023, a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato all’80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Quest’ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l’iter parlamentare la norma è stata modificata inserendo la possibilità anche per i padri.

Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno 3 mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7;
c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Tabella limiti congedi parentali

Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi:
• alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
• al padre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
• ad entrambi i genitori, in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
• nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima sono indennizzabili anche il 10° e l’11° mese.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.

Indennità secondo mese all’80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57/2024 l’Inps ha finalmente chiarito le modalità operative per la fruizione dell’indennità.
Il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai 2 genitori o esclusivamente da 1 di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell’indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i 6 anni di vita del bambino, ovvero l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi 7 mesi (che possono arrivare a 9 per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici.
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata all’80%/60%:
• è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
• mentre per i nati nel 2023, spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all’80% come da normativa previgente.
Dal punto di vista procedurale, l’ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono:
• “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
• “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024.

AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
Con il messaggio 2283/2024 INPS ha reso note alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornito nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficoltà di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
• per un mese all’80% nel 2023 e
• per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere la richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” nella sezione “Dati domanda”.
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno 1 delle seguenti date:
• data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
• data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
• data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.

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