Il Decreto legge 60/2024, convertito in legge 95/2024, interviene rendendo più stringenti gli obblighi a carico dei datori di lavoro e innalzando le sanzioni in caso di irregolarità per i privati.
L’obbligo di verifica riguarderà:
• tutti gli appalti pubblici e non più quelli superiori a 150.000 euro
• gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, invece che a 500.000 euro.
Il soggetto tenuto alla verifica negli appalti privati, è il direttore dei lavori. Solo in sua assenza scatta la responsabilità diretta del committente. Negli appalti pubblici si conferma la responsabilità in capo al responsabile del progetto.
Si ricorda che la congruità dei costi di manodopera va verificata con la tabella ministeriale inizialmente allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e successivamente aggiornata.
L’esito negativo della verifica è rilevante dalla data di emissione sulle successive verifiche finalizzate al rilascio del DURC online.
Negli appalti pubblici, qualora l’Autorità accerti l’esistenza di irregolarità deve trasmettere gli atti agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica.
In caso di saldo per l’esecuzione di contratti pubblici in assenza di DURC di congruità edilizia, che comportino pregiudizio per l’erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
Nel caso di appalti privati, invece, il versamento del saldo finale, senza verifica positiva o senza regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori (o del committente, se il direttore dei lavori non è stato nominato).