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CONTRATTI A TERMINE: RINNOVI CON CAUSALI DEI CCNL SEMPRE POSSIBILI

21 Set 2021

Indicazioni sull’applicazione delle novità del Decreto Sostegni bis sulle causali per i contratti a termine definite dalla contrattazione sindacale – Nota INL 1363 del 14.9.2021
La possibilità di utilizzo di causali definite dai CCNL per proroghe e rinnovi dei contratti a termine. Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto con durata superiore a 12 mesi. E’ il principale chiarimento che arriva dall’Ispettorato del lavoro con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis in tema di contratti a termine.
Vale la pena ricordare che il decreto 73/2021 è intervenuto sul DLGS 81/2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità.
In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41-bis è stata demandata alla contrattazione collettiva in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
L’ispettorato sottolinea che:
• la norma non pone particolari vincoli contenutistici, né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali, ma richiede comunque che tali esigenze siano specifiche e individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”);
• inoltre la formulazione della norma comporta che le causali contrattuali possano essere utilizzate anche per rinnovare o prorogare un contratto a termine.
Sulla limitazione temporale delle novità normative l’ispettorato specifica inoltre che:
• il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere una durata che superi tale data fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Quindi dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.
• Ancora più rilevante l’osservazione sulle regole in materia di rinnovi e proroghe. La nuova norma si limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, quindi non ha scadenza e introduce una deroga strutturale alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato.
In sintesi sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine con le causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi se non con le causali legali (estremamente restrittive) previste dal Decreto Dignità.

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