----

CONTRATTI A TERMINE: RINNOVI SENZA CAUSALI SOLO FINO AL 31/12/2021

21 Dic 2021

I contratti a termine possono ancora essere rinnovati in deroga alla normativa ordinaria, ma sempre entro il limite di 24 mesi totali, purchè l’accordo con il lavoratore avvenga entro il 31 dicembre 2021. La norma transitoria istituita nel 2020 per l’emergenza COVID, che elimina l’obbligo di causale, ampliando la flessibilità dei contratti a tempo determinato infatti scade a fine 2021.
La normativa di emergenza è stata fortemente utilizzata in questo periodo di pandemia e in effetti i dati anche recenti della ripresa economica segnalano che i nuovi posti di lavoro sono per quasi il 75% contratti a termine.
Vediamo meglio di seguito cosa cambia e cosa è possibile ancora fare in tema di contratti a tempo determinato.

Normativa contratti a termine ordinaria
Il decreto “Dignità” del 2018 ha previsto che:
• al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima di 12 mesi, senza bisogno di apporre una causale;
• si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l’altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali (definite in dettaglio dall’articolo di legge):
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
3. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Quest’ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73/2021.

Contratti a termine e emergenza COVID
Come confermato dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 713/2020, la normativa emergenziale del DL 41/2021 prevede la possibilità di:
• deroga sull’obbligo di causale, per cui è possibile rinnovare il contratto di 12 mesi anche senza apporre le causali;
• deroga sul numero massimo di proroghe, per cui è possibile superare i 4 accordi di rinnovo o proroga per il prolungamento del contratto;
• deroga sul rispetto delle pause tra un contratto a termine e il successivo, il cd.” Stop and go ” per cui il rinnovo è possibile immediatamente dopo il termine o addirittura anche prima della scadenza.
Dunque ad oggi restano solo dieci giorni per confermare eventuali lavoratori assunti a tempo determinato sempre tenendo conto della durata massima dei rapporti intercorsi che anche i decreti COVID hanno mantenuto fissata a 24 mesi.
Va sottolineato però, come detto in precedenza, che la contrattazione collettiva può definire autonomamente i limiti massimi di durata complessiva dei contratti a termine.
Molte contrattazioni sono oggi in corso mentre i CCNL che sono già intervenuti in questo senso sono, ad esempio:
• Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale la durata massima dei rapporti a termine è di 36 mesi e le causali possibili sono: maggiore intensità lavorativa derivata da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
• Il Ccnl cartai e cartotecnici prevede invece come motivazioni: l’incremento dei volumi produttivi, l’incremento dell’attività economica dell’impresa, partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti, investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
• Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), considerano una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.

 

Iscrivi alla Newsletter