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CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE NEL DECRETO SOSTEGNI

23 Mar 2021

Contratti a termine senza restrizioni fino a fine anno e azzeramento dei rinnovi già effettuati in tempo di COVID. Dopo la proroga della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020), nel nuovo Decreto Sostegni è contenuta una ulteriore proroga alla normativa di emergenza sui contratti a tempo determinato, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.
Come noto il Decreto Liquidità, in ragione delle difficoltà economiche legate alla pandemia da COVID 19, ha previsto alcune deroghe alla stretta normativa sui contratti a tempo determinato disciplinati dal Decreto Dignità (DL 87/2018), deroghe poi prorogate dagli altri decreti legge di emergenza del 2020, fino all’ultimo intervento della Legge di Bilancio che portava la data al 31 marzo 2021.
Di fatto si tratta della possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato:
• senza l’apposizione delle specifiche causali;
• senza rispettare gli intervalli tra successivi contratti (il cd. STOP&GO);
• in deroga al numero massimo di contratti successivi.

La normativa straordinaria 2020 in tema di contratti a termine
ASSENZA CAUSALI
Per i contratti di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, è prevista la possibilità di rinnovo o proroga da stipulare fino al 31 dicembre 2021 anche senza indicare le causali introdotte dal Decreto Dignità ovvero:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Va ricordato che in caso di primo contratto a tempo determinato, se superiore ai 12 mesi, si richiede comunque la motivazione. Infatti, l’agevolazione riguarda esclusivamente:
• il rinnovo (ossia un secondo o successivo contratto a termine con il lavoratore) e
• la proroga (ossia la continuazione del contratto stipulato oltre la data inizialmente fissata).

DURATA E NUMERO DI CONTRATTI A TERMINE
Il rinnovo o proroga può avvenire una sola volta per un massimo di 12 mesi e il limite complessivo di contratti a termine per un lavoratore nella stessa azienda resta fissato a 24 mesi, calcolati dalla data di entrata in vigore della norma.
Inoltre le proroghe in questo periodo non vanno conteggiate nel numero massimo previsto dalla normativa ordinaria (massimo 4).
Vale la pena ricordare che il D.Lgs 81/2015 prevede, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, che il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici dell’Ispettorato del lavoro competenti per territorio

STOP AND GO.
Il Decreto Sostegni prevede anche la proroga per la non applicazione del cd. stop & go e cioè di quel periodo obbligatorio di stop previsto tra due contratti di lavoro a tempo determinato.
L’ulteriore novità del Decreto Sostegno
Il testo del decreto, su sollecitazione delle parti sociali e anche di alcuni esperti è stato corretto in extremis inserendo anche una ulteriore agevolazione per cui “Le disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.” Ciò significa che l’agevolazione interessa anche contratti che abbiano già goduto di rinnovi o proroghe concessi dalle norme emergenziali, quindi rapporti di lavoro ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.

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