Negli ultimi anni il contratto a tempo determinato è diventato sempre più frequente, fino a costituire la modalità più utilizzata dai datori di lavoro.
La normativa che ne regola l’utilizzo negli ultimi anni è cambiata più volte, prima con il Jobs act (D.lgs. 81/2015), che togliendo l’obbligo di causale, intendeva favorire l’occupazione negli anni di più profonda crisi, successivamente con il Decreto Dignità che ha previsto una durata massima complessiva di 24 mesi reintroducendo l’obbligo di causale dopo i primi 12 mesi di durata del contratto ed innalzando il contributo aggiuntivo dovuto dai datori di lavoro di uno 0,50% ad ogni rinnovo. Inoltre lo stesso decreto ha concesso più tempo al lavoratore che intenda impugnare il contratto.
La normativa sul contratto a termine in emergenza COVID
Il decreto “Sostegni” approvato dal Governo Draghi il 19 marzo 2021, ha prorogato per tutto il 2021 le norme introdotte dai decreti legge emergenziali in materia di contratti a termine con la disapplicazione dell’obbligo di causali e di intervallo tra contratti. Non si conteggiano i rinnovi e le proroghe già intervenuti alla data di entrata in vigore del decreto.
DURATA E CAUSALI
con il Decreto Dignità la durata massima complessiva di utilizzo dei contratti a termine è passata da 36 a 24 mesi. In particolare il primo contratto può essere senza causale ma deve avere come termine massimo 12 mesi.
Un rinnovo di contratto o una proroga con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni che superi i 12 mesi può essere stipulato solo con l’apposizione di una tra le CAUSALI seguenti:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
N. B. Sono esenti dall’obbligo di causale le attività stagionali indicate in apposito decreto.
2) Proroghe, prosecuzioni di fatto, rinnovi e intervalli, contratto assistito
Con il Decreto Dignità, il numero di proroghe o rinnovi possibili scende da 5 a 4, sempre entro una durata massima complessiva di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
ATTENZIONE: E’ sempre richiesto l’assenso del lavoratore.
Ricordiamo inoltre che:
• per proroga si intende l’accordo di prosecuzione del contratto senza interruzioni del rapporto, mentre
• il rinnovo si verifica se un nuovo contratto è stipulato in data successiva alla fine del precedente
La proroga inoltre deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i 12 mesi.
Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa azienda, il cd. Stop and Go.
Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
N.B. Sono esclusi da queste limitazioni:
• I lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro;
• le ipotesi individuate dai contratti collettivi
• i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
LIMITI PERCENTUALI ALLE ASSUNZIONI A TERMINE:
Salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva i contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione dal 2018 vi è un limite complessivo sul totale della forza aziendale.
L’azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.
Vi sono delle eccezioni.