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Contratto di Lavoro stagionale 2025: cos’è, come funziona e per quali attività si può utilizzare

 

 

22 Apr 2025

Il contratto di lavoro stagionale è una particolare forma di contratto di lavoro a tempo determinato che si applica in alcuni periodi dell’anno e per specifiche attività legate appunto alla stagione, previste dalla legge o dai contratti collettivi nazionali.
Vediamo di seguito con ordine le caratteristiche principali del lavoro stagionale, l’elenco delle attività previste dalla normativa e le novità introdotte dal D.Lgs 203/2024 Collegato lavoro.
Si segnala che l’interpretazione autentica riguardante le attività designate nei Ccnl trova qualche contrasto con la Cassazione.( Vedi ultimo paragrafo)

1) Il contratto di lavoro stagionale e le categorie del Dpr 1525/1963
Il Contratto stagionale è un contratto a tempo determinato che può essere utilizzato nelle attività stagionali senza sottostare ai limiti da sempre previsti per il contratto a termine (numero di proroghe, durata massima, obbligo di causale, v. sotto) .
Tali attività sono tipicamente collegate ai servizi turistici o all’agricoltura o comunque a settori produttivi e di servizi con picchi di lavoro ciclici all’interno dell’anno solare.
Le attività “stagionali” per le quali si può utilizzare il contratto stagionale sono di 2 tipi:
1. quelle elencate nel DPR 1525 1963 (da sempre in attesa di un aggiornamento con decreto del Ministero del lavoro, mai emanato) .
2. e quelle specificate nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’elenco allegato al DPR 1525/63 è molto datato e contiene lavori non più attuali o addirittura ormai sconosciuti; ne riportiamo le voci ancora interessanti:
1. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.)
2. Raccolta e spremitura delle olive
3. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva,torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
4. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
5. Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
6. Salatura e marinatura del pesce.
7. Pesca e lavorazione del tonno.
8. Lavorazione delle carni suine.
9. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
10. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco) e dei relativi contenitori
11. Estrazione dell’olio
12. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
13. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
14. Cave di alta montagna.
15. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
16. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
17. Lavaggio e imballaggio della lana.
18. Fiere ed esposizioni.
19. Spalatura della neve.
20. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
21. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230,
22. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.

Ci sono poi da aggiungere anche le ipotesi previste dai contratti collettivi che individuano, per i diversi settori produttivi, le zone geografiche o i periodi dell’anno o il tipo di esercizio per il quale i datori di lavoro possono utilizzare la forma di contratto stagionale.

2) Contratto stagionale, la differenza con il contratto a termine
Il contratto stagionale NON sottostà ai limiti previsti per il contratto a tempo determinato, modificati dal D.L. 87/2018 (Decreto dignità ) quindi:
• non vale la durata massima totale di 24 mesi
• non c’è obbligo di causale dopo i primi 12 mesi
• non c’è obbligo di rispettare lo stop and go cioè la pausa tra un contratto e l’altro (oggi 10 o 20 giorni a seconda che il contratto precedente fosse inferiore o superiore a 6 mesi)
• non c’è limite di numero di contratti successivi
• il lavoratore ha diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo determinato nella stessa azienda e per le stesse mansioni
• il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale INPS 1,4% della retribuzione , né il nuovo incremento dello 0,5% ad ogni rinnovo di contratto con lo stesso lavoratore.

3) Il lavoro stagionale nei principali CCNL : terziario, commercio.
Il Decreto dignità ha fatto salva la norma contenuta nel Jobs act (D.Lgs 81/2015) che prevedeva la possibilità per i contratti collettivi nazionali di definire nuovi ambiti di applicazione del principio di stagionalità per il lavoro a tempo determinato.

4) Contratto stagionale e indennità di disoccupazione NASPI
I lavoratori stagionali hanno diritto alla NASPI con gli stessi requisiti degli altri lavoratori a tempo indeterminato che perdono il lavoro per casi non dipendenti dalla loro volontà.
Tali requisiti sono i seguenti:
• 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il contratto stagionale
• nessun precedente utilizzo di NASPI
• almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la cessazione del contratto.

5) Attività stagionali le novità del Collegato lavoro 203 2024 contrasto con la Cassazione
La disposizione interpretativa sulle attività stagionali, introdotta dal Collegato lavoro (legge 203/2024, articolo 11), ha ridefinito in parte il concetto di lavoro stagionale.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025, questa norma ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi già esistenti, come confermato dal ministero del Lavoro nella circolare 6 del 27 marzo 2025. La nuova legge amplia la definizione di attività stagionali, includendo non solo quelle tradizionalmente riconosciute dal Dpr 1525/1963, ma anche quelle necessarie per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi.
Questo ampliamento mira a valorizzare la contrattazione collettiva, permettendo di definire come stagionali anche le attività indispensabili per affrontare picchi produttivi o esigenze specifiche dei settori.

La Posizione della Cassazione: Contrasto con la Nuova Normativa
La Cassazione ha più volte affrontato la questione della stagionalità contrattuale, offrendo un’interpretazione che contrasta con la nuova normativa.
Secondo la Corte, un’attività stagionale deve essere aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta, mentre le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda ricorrenti rientrano nella nozione di “punte di stagionalità”. Queste ultime non sono da considerare stagionali, ma piuttosto incrementi della normale attività lavorativa.
La nuova legge, invece, sembra includere anche queste “punte” nella definizione di attività stagionali, ampliando così il campo di applicazione.
Sarà la giurisprudenza a dover chiarire questa divergenza, soprattutto per quanto riguarda i contratti collettivi già in vigore al momento dell’entrata in vigore della legge 203/2024, offrendo risposte definitive su come interpretare e applicare queste nuove disposizioni.
Le sentenze della Cassazione citate nel documento riguardanti la stagionalità contrattuale sono:
• Sentenza 9243 del 4 aprile 2023
• Sentenza 16313 del 12 giugno 2024
• Sentenza 25393 del 23 settembre 2024
Queste pronunce hanno chiarito che per attività stagionale deve intendersi un’attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta, escludendo le cosiddette “punte di stagionalità” che rappresentano semplici incrementi della normale attività lavorativa.

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