La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per poter fruire fino al 13 dicembre 2021, del contributo “Sostegni” (art. 1. D.L. n. 41/2021) ed altresì del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13, D.L. n. 73/2021).
Con Provvedimento 13 ottobre 2021, è stato approvato infatti il corrispondente modello di domanda e le relative istruzioni.
In particolare, è stato chiarito che:
• i soggetti beneficiari sono coloro che svolgono attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi fra 10 e 15 milioni di euro. Inoltre, per la richiesta del contributo “Sostegni” è necessario aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019; mentre per il contributo “Sostegni-bis alternativo” il suddetto calo deve riguardare il periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
• l’istanza per la richiesta delle agevolazioni va presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• l’erogazione dei contributi avviene mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.