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CONTRIBUTI COLF 2024 IN SCADENZA IL 10 LUGLIO

09 Lug 2024

Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo trimestre 2024, fissata, come ogni anno, per domani, 10 luglio 2024.
Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23/2024 con gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della variazione ISTAT tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.
Gli importi dei contributi sono riepilogati nelle tabelle sottostanti.
La circolare ricorda che sono sempre in vigore :
• gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
• gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
• la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
ATTENZIONE: l’addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Contributi colf: scadenze e modalità versamenti
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
• dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
• dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
• dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
• dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico
Inps ricorda anche la novità della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo a proprio carico . Questo comporta che:
• viene meno l’ obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e
• la somma corrispondente va corrisposta al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.

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