Il decreto Mise del 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05 luglio 2022 definisce, le disposizioni necessarie all’attuazione delle misure in favore delle imprese della ristorazione.
Al fine di ricevere il contributo a fondo perduto ex art 1 comma 17 bis del DL 152/2021 spettante alle imprese operanti nella ristorazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle Entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata entro il giorno 21 novembre 2022.
Le risorse assegnate al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Esse sono riservate all’attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:
a) risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
b) che svolgono, quale attività prevalente una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
• b.1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
• b.2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
• b.3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Le risorse sono utilizzate per l’erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle imprese che integra l’ammontare dell’aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.
Il contributo è riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
L’Agenzia delle Entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva a favore delle imprese sulla base di analoghe modalità. In particolare:
a) il 70% delle predette risorse è ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all’art. 4;
b) il 20% delle medesime risorse è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese di cui all’art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);
c) il restante 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra le imprese di cui all’art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).