Il decreto Sostegni del 2021 aveva previsto un bonus ai genitori separati che non avessero ricevuto l’assegno di mantenimento per difficoltà economiche del coniuge, connesse alla emergenza COVID.
Il relativo DPCM pubblicato solo a ottobre 2022 aveva definito i criteri e le modalità di richiesta del contributo.
La misura è divenuta effettivamente operativa solo ieri, data in cui si può procedere con l’invio della domanda all’INPS.
Bonus assegno mantenimento a chi spetta, l’importo
Il fondo intende garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.
Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e per il 2022 e il contributo spetta :
• al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,
• che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento
• a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID verificatasi dall’8 marzo 2020,
• per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
Il requisito di accesso è un reddito del richiedente, nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.
La domanda di contributo dovrà essere presentata dal genitore che ha diritto all’assegno (non da chi lo doveva versare):
• in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare,
• per un massimo di 12 mensilità,
• fino a un massimo di euro 800,00 mensili,
tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse
Assegno genitori separati invio e scadenza domande
Le domande di contributo possono essere trasmesse fino al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).
In fase di compilazione vanno indicati:
• gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
• i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento
Necessario inoltre allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.
In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità nei casi in cui:
• sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure
• provenga da contenzioso o
• sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo. Quindi per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
L’istituto precisa anche di essere responsabile solo della fase di erogazione per cui eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti andranno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.