Come accennato nella nostra newsletter n. 47/2022 di martedì scorso sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 è stata pubblicata la Legge n. 51/2022 di conversione del Decreto Legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina).
Il provvedimento è in vigore dal giorno successivo.
Vediamo di seguito le disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta in esso contenute.
Bonus carburante ai dipendenti
In primo luogo, si chiarisce l’ambito di applicazione della misura in oggetto, sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli esenti per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore per l’anno 2022, estendendola a tutti i datori di lavoro privati, e non più alle sole aziende private. Si deduce, quindi, l’inclusione degli studi professionali tra i beneficiari del bonus per l’acquisto di carburanti in esame.
Inoltre, l’assegnazione dell’incentivo ai propri dipendenti non è possibile solo gratuitamente, come in precedenza, ma a qualsiasi titolo.
Adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio
Con un onere finanziario valutato in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si anticipa l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per gli adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione a carico del libero professionista colpito dall’infezione da Covid-19.
Nello specifico, si stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del DL n. 41/2021 abbia effetti retroattivi e, quindi, che la sospensione dei termini si applichi anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.
L’impedimento che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente, purchè abbia conferito al professionista un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento. Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.
Non è, tuttavia, previsto il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti, documenti e istanze nonchè per pagamenti verificatosi nel periodo temporale in cui la sospensione non era ancora operativa. Restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate o annullate.
Per le modalità attuative, si attende un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.
Incentivi a carico dei fondi di solidarietà bilaterali per forme di staffetta generazionale
La nuova norma, affiancandosi alle altre finalità già assicurate, modifica l’art. 26 del D.Lgs n. 148/2015. Si introduce, infatti, una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS, compresi anche quelli che dal primo gennaio 2022 occupano almeno un dipendente.
La norma non si riferisce ai fondi di solidarietà bilaterali c.d. alternativi ossia il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA) e il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
I Fondi in oggetto potranno prevedere il versamento mensile di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni, da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento, di lavoratori di età non superiore a 35 anni.
La fattispecie in oggetto viene ammessa, quindi, con esclusivo riferimento ai lavoratori che siano in grado di raggiungere i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni. L’assunzione del lavoratore under 35 deve avvenire contestualmente al prepensionamento e presso il medesimo datore di lavoro. Il Legislatore individua, quindi, un rigido obbligo di tempo, non ponendo invece alcun limite al numero delle assunzioni.
La norma non precisa la tipologia contrattuale da utilizzare, ma dispone che il contratto deve essere di un periodo non inferiore a 3 anni.
N.B.
Si ritiene, quindi, che il Legislatore intendeva probabilmente fare riferimento al contratto a tempo indeterminato, stante la durata massima del contratto a termine pari a 24 mesi, fatti salvi i contratti a termine stipulati in deroga assistita ed eccetto la stipulazione di contratti di secondo livello che consentano di derogare alla disciplina ordinaria.
Si tratta di un’opzione cui, per accedervi, è necessario versare un contributo straordinario aggiuntivo a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo. Infatti, gli oneri finanziari relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico del fondo che eventualmente l’adotti e, nell’ambito della regolamentazione dello stesso.
Disposizioni in materia di lavoro sportivo (Art. 12-quater)
Si modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l’ammontare dei redditi a cui si applica. Tuttavia, vengono fatti salvi i contratti già in essere.
Nel dettaglio, si prevede che le disposizioni dell’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015:
• non si applichino ai rapporti di lavoro sportivo dei professionisti (Legge n. 91/1981) e in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs n. 36/2021);
• trovino applicazione e concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%del loro ammontare nei casi in cui i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche, abbiano conseguito la qualificazione professionistica:
o entro l’anno 1990 e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000;
o dopo l’anno 1990 e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000;
o il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età .
In questi casi l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5%della base imponibile.
Somministrazione di lavoro (Art. 12-quinquies)
Nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, si prevede una nuova proroga, al 30 giugno 2024, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro, in missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
Nello specifico, in tutti i casi di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato da parte di un’agenzia di somministrazione, viene ammessa:
• la possibilità per l’utilizzatore di impiegarlo a tempo determinato altresì per periodi di missione superiori a 24 mesi, anche non continuativi,
• senza che ne derivi la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purchè l’agenzia comunichi all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima e il lavoratore.
N.B.
La previsione determinerebbe a decorrere dal 1° luglio 2024, salvo ulteriori differimenti, l’applicazione anche per la fattispecie in oggetto del limite di durata di 24 mesi (ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi), secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine.
Resta fermo il principio in base al quale, per il computo del suddetto limite nei contratti di lavoro dipendente a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti (in regime di somministrazione) dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.
Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali (Art. 12-sexies)
Con riferimento alle modalità delle comunicazioni delle attività in oggetto, la disposizione interviene prevedendo:
• che le comunicazioni siano effettuate non più mediante SMS o posta elettronica ma, genericamente e soltanto, “mediante modalità informatiche”, modificando l’art. 14, c. 1 del D.Lgs n. 81/2008. L’adempimento andrà, quindi, effettuato soltanto tramite l’applicativo online che prima, invece, era a scelta ed alternativo all’email;
• l’esplicita deroga all’obbligo per le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali (Legge n. 233/2021), peraltro già escluse dall’INL nella Nota n. 29/2022. Come chiarito dal decreto del Ministero del Lavoro n. 31/2022, sono comprese le prestazioni di lavoro intellettuali.
Prolungamento termini iscrizione a ruolo (Art. 37-quater)
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese (e alle famiglie) in considerazione degli effetti negativi determinati dal COVID-19 nonchè dalle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo 21 maggio-31 agosto 2022, si prolungano i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo delle comunicazioni emesse a seguito dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972, note anche come avvisi bonari.
Il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni (piuttosto che trenta “a regime”).
N.B.
La disposizione agevolativa non sembra toccare, invece, il successivo articolo 3-bis comma 2 del D. Lgs n. 462/1997 che consente il pagamento dilazionato delle comunicazioni di irregolarità con importo della prima rata e il cui termine di saldo della prima rata resterebbe a 30 giorni dalla generazione dell’atto.