Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301, è stata pubblicata la Legge 17 dicembre n. 215, di conversione del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fisco-Lavoro.
Segnaliamo che in sede di conversione sono state apportate alcune modifiche, quali ad esempio:
• l’estensione a 180 giorni del termine di pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2021;
• la proroga al 1° luglio 2022 dell’abolizione dell’esterometro;
• la semplificazione dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro sono le seguenti:
• vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. È, inoltre, previsto che le domande di trattamento già inviate alla data del 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale), non accolte, sono considerate validamente presentate;
• sono confermati, fino al 31 dicembre 2021, i congedi parentali per dipendenti genitori di figli in DAD, quarantena o affetti da SARS CoV-2;
• vengono confermati anche gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 da fruire entro il 31 dicembre 2021;
• viene nuovamente circoscritta la possibilità della somministrazione a termine dei lavoratori a tempo indeterminato, in quanto risulta consentita solo fino al 30 settembre 2022.
In sede di conversione in legge del Decreto Fiscale, inoltre, è stato introdotto ex novo l’art. 11-bis che dispone il differimento, al 31 dicembre 2021, dei termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. È, inoltre, previsto che le domande di trattamento già inviate alla data del 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale), non accolte, sono considerate validamente presentate. In attesa della circolare INPS esplicativa, al momento, ci si limita ad evidenziare che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali i periodi di sospensione/riduzione dell’attività riferiti ai mesi da dicembre 2020 fino ad agosto 2021. Preme, inoltre, sottolineare che, per la prima volta, vengono differiti i termini decadenziali per l’effettuazione del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 anticipati dai datori di lavoro (termine ordinario di decadenza semestrale).