La scorsa settimana è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Si tratta di un passo molto importante perché il Decreto Legge conteneva un “ pacchetto sicurezza sul lavoro” relativo ai 3 articoli del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”:
• disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), in cui si riscrive l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (articolo 30);
• ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (articolo 31).
In particolare, la nuova formulazione dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 introduce un sistema di qualificazione tramite crediti (patente a crediti) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso di una patente a crediti/punti.
Conversione in legge e patente a crediti: l’obbligo e i requisiti
Nella fase di conversione del DL 19/2024 la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta.
Nel comma 1 del nuovo articolo si indica che “A decorrere dal 1° ottobre 2024” (non c’è più il riferimento all’esito della integrazione di uno specifico portale) sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
La legge di conversione disciplina anche le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE. Inoltre (comma 15) non sono tenute al possesso della patente “le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Inoltre la patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (anche qui ci sono varie modifiche operate nella fase di conversione):
a. “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Si indica poi (comma 2) che il “possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.
Conversione in legge e patente a crediti: i punteggi e le decurtazioni
Il comma 5 indica poi che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.
Inoltre (comma 6) il punteggio della patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.
Riprendiamo il contenuto di questo nuovo allegato che contiene le “fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”:
• Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
• Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
• Omessi formazione e addestramento: 2
• Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
• Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
• Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
• Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
• Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
• Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
• Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
• Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
• Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
• Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
• Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
• Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
• Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
• Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
• Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
• Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
• Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
• Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
• Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.