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COORDINATORE SICUREZZA E RESPONSABILE TECNICO DEI LAVORI NON COINCIDONO

17 Mar 2021

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (v.Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.Lgs. 106/2009), il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza hanno l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro.

In particolare il coordinatore per l’esecuzione del lavori ai fini della sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di:

  • adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori,
  • vigilare sul rispetto dello stesso e
  • sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.

In altre parole le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza; a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Gli obblighi sono specificamente individuati dall’art. 5 del D.Lgs. 494/1996, poi trasposto nel D.Lgs. 81/2008.

Nel caso specifico dei cantieri temporanei o mobili si fa riferimento come responsabili anche:

  • al datore di lavoro delle imprese esecutrici dell’opera,
  • al dirigente ed al preposto e
  • a ulteriori figure di garanti che sono appunto il committente, il responsabile tecnico dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione.

Il committente è definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, ovvero il soggetto che programma, progetta, finanzia l’opera. Tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza, e la conseguente assegnazione del ruolo di garante.

La normativa, peraltro, prevede che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo. E’ quindi, possibile che egli designi il responsabile dei lavori incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.

Il committente, o il responsabile dei lavori, si possono avvalere della cooperazione di soggetti qualificati:

  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (denominato coordinatore per la progettazione) e
  • coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera (denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

La presenza dei due coordinatori di cui si parla è obbligatoria nei cantieri con più imprese di maggiori dimensioni o con rischi più elevati.

Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sè le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi.

Alla luce della normativa sopracitata la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9074 del 5 marzo 2021, ha affermato l’impossibilità di condannare un ingegnere, responsabile tecnico per l’azienda affidataria di lavori in un cantiere per un infortunio occorso ad un lavoratore in un cantiere limitrofo e sede di lavori facenti parte dello stesso appalto. Mancava infatti il conferimento dello specifico incarico di coordinatore per la sicurezza nella esecuzione dei lavori nel cantiere, in cui peraltro operava una sola impresa; per cui la figura del coordinatore non era obbligatoria. Il responsabile tecnico non può essere considerato in automatico coordinatore per la sicurezza ed è stato quindi ritenuto non responsabile del reato.

La normativa che pure prevede, come detto sopra, responsabilità solidali in tema di sicurezza, lascia in parte indefinite le suddivisioni dei compiti e diventa necessario, come in questo caso valutare sulla base della specifica situazione se e come al soggetto siano stati attribuiti i compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.

In assenza di attribuzione di incarichi va ricordato che il committente e il datore di lavoro sono ritenuti responsabili

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