16 Apr 2020
L’Associazione bancaria italiana (ABI), con Circolare del 24 marzo 2020, ha confermato l’orientamento del governo e riconosce i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra i soggetti beneficiari delle misure previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, sulla sospensione dei prestiti.
Ricordiamo che il DL del 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, in particolare:
- la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;
- nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49.
In merito alla moratoria straordinaria, le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
I soggetti beneficiari di queste misure
- le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia. Secondo la definizione della Commissione europea, ovvero sono PMI:
– le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro
– oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- inoltre come precisato dal Ministero, anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).
Per accedere alle misure, l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, in particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Come accedere alla moratoria
I soggetti che intendono accedere alla moratoria devono presentare alla propria banca una specifica comunicazione, corredata da un’autocertificazione con la quale l’impresa dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000:
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.