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CORRISPETTIVI TARDIVI: POSSIBILE RIMEDIARE ENTRO IL 31.03

07 Mar 2023

La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha inviato le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.
In particolare, vengono messe a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a:
a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, richiedere informazioni o segnalare elementi all’agenzia, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, e regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:
• secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso)
• e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale (di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

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