Con Risposta ad Interpello 15 settembre 2021, n. 588, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina agevolativa introdotta dall’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020 non trova applicazione nel caso in cui i contributi erogati alle imprese si riferiscano a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza derivata da Covid-19.
Il riportato art. 10-bis del c.d. “Decreto Ristori” prevede infatti che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale, a seguito dell’emergenza Covid-19, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR, se diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
Pertanto, nel caso di specie, poiché i predetti contributi erano riferiti a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica:
• la Regione al momento dell’erogazione degli stessi, sarà tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
• i contributi in esame rileveranno fiscalmente nei confronti dei soggetti beneficiari.