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COVID-19: INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER L’ISOLAMENTO E LA QUARANTENA

25 Nov 2020

Con la risalita dei contagi del virus SARS-CoV-2 e le difficoltà delle strutture sanitarie e del tracciamento dei contagi, assume una rilevante importanza anche la corretta gestione dell’isolamento e della quarantena per le persone infette o potenzialmente contagiate.
Tra l’altro, sulla base di nuove evidenze e nuove indicazioni, il Ministero della Salute con la Circolare del 12 ottobre 2020 ha recentemente modificato alcune regole che i cittadini devono seguire in caso di contagio o di contatti stretti con persone positive.

Proprio perché l’isolamento e la quarantena sono un importante strumento per interrompere le catene di infezione del nuovo coronavirus e contenerne la diffusione, parliamo oggi della circolare e ricordiamo anche alcune raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Informazioni che non sono utili solo al cittadino/lavoratore in generale, ma anche alle aziende che dovessero trovarsi a rilevare e gestire casi positivi e contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2.

Isolamento e quarantena nella circolare del 12 ottobre 2020
Come segnalato in premessa, ribadiamo le novità contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che ha in oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”.

La circolare chiarisce alcune definizioni e indica che:
l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 “si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione”;
la quarantena “si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.
Si sottolinea poi che, in considerazione “dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020”, è stata fatta una nuova valutazione relativa a:
Casi positivi asintomatici: “le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure,
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Si raccomanda poi di:
eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
non prevedere quarantena, né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

COVID-19: cosa si intende per contatto stretto?
Per chiarezza e in relazione anche al contenuto della Circolare appena citata, ci soffermiamo sulla definizione di contatto stretto con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 27 febbraio 2020 e al contenuto delle Faq presenti sul sito del Ministero della Salute.

Si indica che il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato “è definito come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

COVID-19: raccomandazioni per le persone in isolamento
Veniamo, infine, a fornire alcune utili informazioni pratiche sull’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e sulla quarantena dei contatti con riferimento ai materiali prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità.

In allegato al presente articolo potrete visionare un poster realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità con importanti suggerimenti.

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