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CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS: REQUISITI PER CHIEDERLI E MODALITÀ DI CALCOLO

27 Lug 2022

Con la conversione in legge n. 91/2022del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.
Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:
– misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
– misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
– misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
– misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
– misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Crediti d’imposta energia e gas
In particolare, per quanto riguarda i crediti d’imposta sull’energia e sul gas, ci sono le seguenti novità:
1) le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e le imprese non gasivore, che fruiscono dei rispettivi crediti d’imposta energia e gas sui consumi del secondo trimestre 2022, possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta, di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell’anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimestre del 2019;
2) gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Gli aiuti sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica diventano sottoposti alla normativa “de minimis”.

Maggiorazione del credito d’imposta
Il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene in relazione ai crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 – 4):
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 10% delle spese sostenute;
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 5, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
– credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute;
– credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 21/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
– credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, art. 18, D.L. n. 17/2022, pari al 20% delle spese sostenute.
Attenzione
Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d’imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con:
– un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale;
– l’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

Massimale e facilitazioni
Ricordiamo che gli aiuti “de minimis”, il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.
Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica”, per cui tutti il tetto di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200 mila euro a trimestre, ma che a questo punto, con l’introduzione del regime “de minimis”, potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d’imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti “de minimis” nel periodo 2020-2022.
È prevista una facilitazione consistente nell’obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. Tale obbligo però vale solo per il secondo trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del primo trimestre 2019.

Livelli di contribuzione
La disciplina delle agevolazioni è distinta tra le aziende con un consumo di energia più rilevante, che rientrano nella cosiddetta “clausola VAL” (Valore Aggiunto Lordo) e le aziende che pur rientrando nel novero di quelle agevolabili non raggiungono un pari livello di intensità elettrica (rapportato al valore della produzione). Il secondo gruppo rientra nella cosiddetta “classe FAT” (fatturato).
La relazione annuale dell’ARERA riporta che le imprese che si avvalgono della cosiddetta clausola VAL beneficiano del 78% circa del volume economico di agevolazione, mentre le rimanenti imprese in classe FAT pesano per circa il 22% del volume di agevolazioni.
Le imprese manifatturiere appartenenti ai settori riportati negli Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE con un un’intensità elettrica maggiore o uguale al 20% hanno diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS secondo apposita tabella.

Per le altre imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%, invece, la contribuzione al pagamento della componente ASOS decresce al crescere dell’intensità elettrica rispetto al fatturato.

Riepilogo dei crediti d’imposta
Il legislatore ha previsto, a favore delle imprese, specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni (relative alla tipologia di approvvigionamento), per una parte delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Modalità di richiesta della cessione del credito d’imposta
La comunicazione di cessione del credito può già essere trasmessa all’Agenzia ma entro il 21 dicembre 2022 e tramite apposito modello.
Il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, per intero e senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). In caso di cessione del bonus i beneficiari richiedono il visto di conformità dei documenti che attestano la sussistenza dei requisiti.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, cioè in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
In ogni caso, non trovano applicazione:
– il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d’imposta agevolativi;
– il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.
L’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.
La cessione del bonus deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.
Considerando che i crediti sono cedibili solo per intero e il legislatore ha previsto inoltre che le cessioni siano tracciabili, il provvedimento chiarisce che l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima.
In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.

 

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