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CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI. L’AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVA IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO

Riceviamo e trasmettiamo da Casartigiani

 

 

 

07 Lug 2020

Si informa che con provvedimento firmato dal Direttore, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del dl n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 – credito d’imposta per botteghe e negozi) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del dl n. 34/2020 – credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta, infatti, oltre all’utilizzo in compensazione, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.

Nella richiesta vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Quindi i crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione o essere ceduti a loro volta.

In caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario cedente, si procederà al recupero del credito solo nei confronti di quest’ultimo.

 

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