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CREDITO DI IMPOSTA EX ART. 28, D.L. N. 34/2020 E SUBLOCAZIONE

 

27 Ott 2020

Con Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del credito di imposta di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone mensile a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020.

L’Agenzia sottolinea che il contratto di sublocazione, disciplinato dagli artt.   1594 e 1595, C.c. e dalla L. n. 392/1978, da un punto di vista civilistico è strettamente dipendente da quello di locazione principale. Quindi, l’ASD può beneficiare dell’agevolazione ex art. 28, Decreto Rilancio, con riferimento al contratto di sublocazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma.

 

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