L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con Provvedimento del 10.07.2020 n. 259854, il modello con le relative istruzioni per fruire dei crediti per tutte le sanificazioni introdotte dai decreti anti covid, chiarendo che il modello in questione dovrà essere presentato alla stessa Agenzia, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario con:
Lo stesso giorno con Circolare 20/E ha inoltre fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta in oggetto.
Il Decreto Rilancio in fase di conversione dettaglia ulteriormente i crediti di imposta previsti agli artt. 120 e 125 già inseriti in precedenza e utili a favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
I due crediti di imposta per la sanificazione e l’adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi anti Covid 19 sono inoltre ai sensi dell’art 122 dello stesso decreto, cedibili a terzi fino al 31 dicembre 2021, in luogo dell’utilizzo diretto disciplinato dai singoli articoli.
Ma facciamo un riepilogo
L’art 120 del Decreto Rilancio rubricato “Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore un credito di imposta:
o interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi;
o realizzazione di spazi medici;
o acquisto arredi di sicurezza;
o investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento della attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti);
L’art 125 del Decreto Rilancio rubricato “Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro” riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e per effetto delle modifiche apportate in sede referente alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge, un credito di imposta:
Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto:
In sede referente è stato chiarito che il credito di imposta non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.