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CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTO: STABILITE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE

03 Ago 2022

Sul sito del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) è stato pubblicato il decreto direttoriale n.324 del 29 luglio 2022 che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 496.845.000 euro, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell’anno 2022.
Si ricorda infatti che l’articolo 3 commi da 1 a 6 del DL aiuti n.50/2022, convertito con modifiche in legge n. 91/2022, ha previsto un credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Possono beneficiare del credito le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (in particolare, quelle indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle Accise, D. Lgs. n. 504 del 1995 – TUA), iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Utilizzo del credito
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione del limite di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Richiesta credito
Per richiedere il credito d’imposta occorre presentare apposita istanza tramite una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La data da cui sarà possibile inoltrare le domande sarà comunicata dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto sul sito del MIMS. In merito si sottolinea che il credito sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
La piattaforma informatica sarà fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura. In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine. Preme sottolineare che ogni sostituzione determinerà il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

Invitiamo le aziende che desiderano ricevere maggiori informazioni/assistenza in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422/815544 e selezionare l’interno n.1.

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