L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “4.0” ex art. 1, comma 189, L. n. 160/2019, in caso di comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento. In particolare, viene chiarito che il bene, oggetto di comodato, può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per raggiungere lo scopo della società comodante. Inoltre, i beni devono essere utilizzati dal comodatario in maniera funzionale al fine produttivo perseguito dal comodante e le utilità degli stessi devono essere cedute all’impresa comodante.
L’Agenzia è giunta alla conclusione che la fruizione del credito in esame da parte del comodante è ammessa nel caso in cui, relativamente ai beni oggetto di comodato, lo stesso sia in grado di dimostrare di trarre utilità dalla stipula dei contratti di comodato.