Con faq pubblicata sul proprio sito internet le Entrate rispondono ad un contribuente in merito al credito di imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda.
In particolare, viene specificato che per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 apposito codice tributo, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Ricordiamo che l’art. 4 del Decreto Sostegni Bis, prevede la proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda.
Più precisamente il 1° comma estende e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.
Il secondo comma invece riconosce agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Originariamente la bozza del decreto prevedeva il limite dei ricavi/compensi pari a 10 milioni di euro, tuttavia, il testo definitivo pubblicato in G.U., porta tale soglia a 15 milioni di euro.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:
per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali
• del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
• del 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura
• del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo,
• del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.