Con Risposta ad Interpello 5 ottobre 2020, n. 439, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, per beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Come disposto dal comma 195, art. 1, L. n. 160/2019, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; quindi le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento all’art. 1, commi da 184 a 194, L. n. 160/2019.
In merito l’Agenzia delle Entrate, ritenendo estensibili alla disciplina in esame i chiarimenti forniti dal MISE attraverso la FAQ n. 10.15, precisa che:
la fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019, è documentazione inidonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
per le fatture in formato cartaceo, il riferimento alla normativa in questione, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto, sia di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e da conservare insieme allo stesso;
la regolarizzazione di documenti già emessi deve avvenire entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell’impresa beneficiaria.