Con Risposte ad Interpello 16 settembre 2020, nn. 361 e 362, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ex art. 120, D.L. n. 34/2020.
In particolare, con Risposta n. 361, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di usufruire del credito in esame per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore aziendale; il D.P.C.M. 17 maggio 2020, infatti, prevedendo che l’utilizzo degli ascensori deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale e con l’utilizzo della mascherina, dispone una prescrizione destinata a regolamentare l’uso degli impianti esistenti e non impone l’incremento degli ascensori.
Con Risposta n. 362, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità agli investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura aziendale del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
– le spese edilizie per il ripristino della pavimentazione e di rifacimento dell’impianto elettrico, compromessi a seguito della rimodulazione degli ambienti interni sono agevolabili;
– le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore e per l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e di un montacarichi non rientrano né negli interventi edilizi né negli interventi di acquisto di arredi di sicurezza e non sono, quindi, agevolabili;
tale credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti.