Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2020, un credito di imposta riconosciuto sulle commissioni dovute per i pagamenti elettronici. Il beneficio non assume alcun rilievo né ai fini delle imposte dirette, né ai fini IRAP.
L’articolo 11-bis, comma 10, del D.L. 73/2021 è intervenuto in modifica al decreto-legge 124/2019 prevedendo inoltre, limitatamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’incremento del beneficio al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione (che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali) abbiano adottato strumenti di pagamento elettronico interconnessi al Registratore Telematico, o i cd. “sistemi evoluti di incasso”.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
In sede di modello Redditi, occorre dar conto dall’ammontare del credito di imposta e degli utilizzi effettuati con modello F24.
L’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito deve proseguire nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Nel modello F24 il tax credit viene gestito analiticamente per mese di maturazione, mentre la compilazione del quadro in dichiarazione dei redditi avviene considerando il credito di imposta nel suo insieme.
La misura rientra negli aiuti di stato “de minimis” e non in quelli concessi nel quadro del Temporary Framework europeo. Per tale ragione, il credito imposta qui in esame non deve essere riportato in alcun campo della Comunicazione degli Aiuti di Stato.